Codice di Condotta del Counselor

Piattaforma CounselHelp — Documento vincolante ai sensi dell'art. 4.2 del Contratto

Versione 1.0 · In vigore dal 16 giugno 2026

AVVISO PRELIMINARE — LEGGERE CON ATTENZIONE

Il presente Codice di Condotta (di seguito "Codice") è parte integrante del Contratto Counselor ai sensi del suo art. 4.2 e costituisce un documento vincolante per ogni Counselor iscritto alla Piattaforma CounselHelp. L'accettazione del Contratto implica l'accettazione integrale e senza riserve del presente Codice. La violazione di anche una sola disposizione del presente Codice può costituire causa di sospensione immediata o di risoluzione del Contratto ai sensi degli artt. 12.3 e 12.4 del Contratto stesso, senza pregiudizio per il diritto di Sicilean s.r.l. al risarcimento dei danni. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Codice e le disposizioni del Contratto, prevale il Contratto, salvo che il presente Codice stabilisca una tutela più elevata per l'Utente Cliente, nel qual caso prevale il Codice.

Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente Codice, i seguenti termini hanno il significato di cui all'art. 1 del Contratto di Servizi di Piattaforma per il Counselor. Si riportano di seguito le definizioni rilevanti per il presente documento.

"Attività Riservata": qualsiasi attività che per legge può essere svolta esclusivamente da professionisti sanitari regolamentati e abilitati (medici, psicologi, psicoterapeuti, infermieri e altri professionisti sanitari ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e della Legge 11 gennaio 2018, n. 3), ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: formulazione di diagnosi, somministrazione di test psicodiagnostici standardizzati, conduzione di psicoterapia, prescrizione di trattamenti farmacologici.

"Codice": il presente Codice di Condotta del Counselor, nella versione in vigore al momento dell'accesso alla Piattaforma, aggiornato periodicamente da Sicilean.

"Contratto": il Contratto di Servizi di Piattaforma per il Counselor, del quale il presente Codice è parte integrante ai sensi dell'art. 4.2 del Contratto stesso.

"Counseling": attività professionale non organizzata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, che si sostanzia nel supporto alla persona nel processo di esplorazione, comprensione e risoluzione di situazioni di disagio non clinico, attraverso tecniche non riservate alle professioni sanitarie, finalizzate all'empowerment, all'autonomia e al benessere della persona, senza formulazione di diagnosi né trattamento di disturbi psicopatologici.

"Counselor": il professionista autonomo, titolare di partita IVA, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.1 del Contratto, che ha accettato il Contratto e il presente Codice e opera sulla Piattaforma come libero professionista indipendente.

"Piattaforma": la piattaforma tecnologica di intermediazione CounselHelp gestita da Sicilean s.r.l., accessibile all'indirizzo counselhelp.it.

"Protocollo di Emergenza": il protocollo descritto all'art. 10 del presente Codice e all'art. 6.4 del Contratto, da attivare in presenza di segnali di rischio per la vita o l'incolumità dell'Utente Cliente o di terzi.

"Seduta": la sessione individuale di counseling online della durata indicata nel Profilo del Counselor, svolta attraverso la tecnologia di videochiamata integrata nella Piattaforma o da essa messa a disposizione, tra il Counselor e un singolo Utente Cliente.

"Sicilean": Sicilean s.r.l., con sede legale in Via Roma n. 95, 91021 Campobello di Mazara (TP), P.IVA 02898760810, gestore della Piattaforma CounselHelp.

"Utente Cliente" (o "Utente"): la persona fisica maggiorenne che, previa registrazione e accettazione dei Termini e Condizioni Cliente, utilizza la Piattaforma per accedere ai servizi di counseling erogati dai Counselor.

Art. 2 — Scopo e Ambito di Applicazione

2.1 Scopo del Codice

Il presente Codice ha lo scopo di:

  • definire gli standard etici, deontologici e professionali che il Counselor si obbliga a rispettare nell'esercizio della propria attività sulla Piattaforma;
  • tutelare l'Utente Cliente garantendo la qualità, la coerenza e la correttezza del servizio di counseling ricevuto;
  • proteggere l'integrità della Piattaforma e il posizionamento di Sicilean come intermediario tecnologico che non esercita né facilita Attività Riservate;
  • prevenire il rischio di sconfinamento in attività riservate alle professioni sanitarie regolamentate, in violazione dell'art. 348 del Codice Penale e della normativa professionale applicabile.

2.2 Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutta l'attività del Counselor sulla Piattaforma, inclusi:

  • la predisposizione e gestione del Profilo pubblico;
  • le comunicazioni con gli Utenti Clienti tramite la messaggistica interna della Piattaforma;
  • lo svolgimento delle Sedute;
  • il comportamento del Counselor nella comunità della Piattaforma;
  • le comunicazioni del Counselor verso l'esterno che facciano riferimento alla propria attività su CounselHelp.

2.3 Integrazione con la deontologia professionale

Il presente Codice si affianca e non sostituisce il codice deontologico dell'associazione professionale di appartenenza del Counselor (ove esistente, in particolare AssoCounseling). In caso di conflitto tra le presenti disposizioni e il codice deontologico dell'associazione, il Counselor è tenuto ad applicare la disciplina più restrittiva a tutela dell'Utente Cliente e a segnalare immediatamente il conflitto a Sicilean all'indirizzo legal@counselhelp.it.

Art. 3 — Identità Professionale e Limiti del Counseling

3.1 Definizione corretta dell'identità professionale

Il Counselor presenta se stesso all'Utente Cliente, nella propria comunicazione e nel Profilo pubblico, esclusivamente come professionista del counseling ai sensi della L. 4/2013, con formazione specifica nel proprio orientamento di riferimento (es. counseling umanistico-transpersonale, counseling gestaltico, counseling sistemico-relazionale, counseling cognitivo-comportamentale adattato, ecc.).

Il Counselor non si presenta né si fa percepire come:

  • psicologo o psicoterapeuta;
  • medico o professionista sanitario di qualsiasi specializzazione;
  • coach terapeutico o figura ibrida tra il counseling e la psicoterapia;
  • figura abilitata alla diagnosi o al trattamento di disturbi mentali.

3.2 Oggetto lecito del counseling

Il Counselor svolge sulla Piattaforma attività che rientrano nell'ambito del counseling non sanitario, quali a titolo esemplificativo:

  • supporto nella gestione dello stress, dell'ansia non clinica, della comunicazione interpersonale;
  • accompagnamento in momenti di transizione di vita (cambiamenti lavorativi, relazionali, esistenziali);
  • sviluppo della consapevolezza di sé, dell'autostima e delle risorse personali;
  • supporto al processo decisionale e al problem solving;
  • facilitazione del dialogo in contesti relazionali (coppia, famiglia) entro i limiti del counseling non clinico.

3.3 Limiti invalicabili

Il counseling erogato sulla Piattaforma non può in alcun caso riguardare:

  • disturbi mentali classificati nel DSM-5 o nell'ICD-11 che richiedano trattamento clinico;
  • dipendenze patologiche (alcol, sostanze, gioco d'azzardo patologico) in fase clinicamente rilevante;
  • disturbi della condotta alimentare (anoressia, bulimia, binge eating disorder) in forma clinica;
  • esperienze traumatiche acute o disturbo post-traumatico da stress (PTSD) in fase acuta;
  • ideazione suicidaria, autolesionismo attivo o pianificazione di atti dannosi verso sé o altri;
  • psicosi, stati dissociativi, disturbi della percezione della realtà;
  • qualsiasi condizione per la quale l'Utente Cliente abbia già un percorso in corso con uno psicologo o psicoterapeuta, salvo esplicita indicazione del professionista sanitario che il counseling è complementare e non sostitutivo.

Art. 4 — Divieti Assoluti: Attività Riservate e Linguaggio Sanitario

4.1 Divieto di Attività Riservate

È assolutamente vietato al Counselor svolgere, anche solo parzialmente o a titolo orientativo, le seguenti Attività Riservate:

a) Formulazione di diagnosi: qualsiasi affermazione che, esplicitamente o implicitamente, attribuisca all'Utente Cliente un disturbo, una condizione patologica, una classificazione diagnostica o una categoria clinica. Il divieto si applica anche alle diagnosi "informali", "orientative", "ipotetiche" e all'uso di etichette diagnostiche a scopo descrittivo.

b) Somministrazione di test psicodiagnostici standardizzati: è vietato l'utilizzo di qualsiasi strumento diagnostico standardizzato (MMPI-2, MMPI-3, Rorschach, TAT, WAIS, Raven, BDI, PHQ-9, GAD-7 e simili) o la somministrazione di questionari con funzione diagnostica, anche se presentati come non diagnostici.

c) Psicoterapia individuale o di gruppo: è vietata la conduzione di qualsiasi intervento strutturato orientato al trattamento di disturbi psichici, sia esso di orientamento psicodinamico, cognitivo-comportamentale, sistemico, EMDR, ipnoterapeutico o di altro genere, che per legge richieda l'abilitazione professionale di psicoterapeuta ai sensi della L. 18 febbraio 1989, n. 56, artt. 3 e 35.

d) Prescrizione o supervisione farmacologica: è vietato fornire indicazioni, anche orientative, su trattamenti farmacologici, dosaggi, modalità di assunzione o interruzione di farmaci psicotropi o di qualsiasi altro farmaco.

e) Trattamento di dipendenze patologiche in fase clinica: è vietato svolgere sedute su situazioni di dipendenza che richiedano un intervento clinico strutturato (SerD, comunità terapeutiche, intervento medico).

f) Qualsiasi tecnica riservata: è vietato l'utilizzo di tecniche ipnoterapeutiche, di EMDR, di tecniche di esposizione in vivo o in senso lato di qualsiasi tecnica che la letteratura scientifica e la normativa riconoscono come riservata alle professioni sanitarie regolamentate.

4.2 Divieto assoluto di linguaggio sanitario

Il Counselor si astiene dall'utilizzare, nelle Sedute, nelle comunicazioni con l'Utente Cliente, nel Profilo pubblico e in qualsiasi comunicazione riferita alla propria attività sulla Piattaforma, i seguenti termini o termini di significato equivalente:

Termine vietatoTermine corretto/alternativo
Terapia / terapeuticoSessione / seduta / percorso di counseling
Cura / curareSupporto / accompagnare / lavorare con
Guarigione / guarireCrescita / cambiamento / elaborazione
PazienteUtente / persona / cliente
Diagnosi / diagnosticareAscolto / esplorazione / comprensione
Disturbo / patologia / sindromeDifficoltà / disagio / sfida
Trattamento / trattareSupporto / accompagnamento
Clinico / clinicamenteNon utilizzare
Psicologico (in senso clinico)Di counseling / relazionale / personale
Psicologo / psicoterapeutaCounselor
Sanitario / terapistaNon utilizzare

Il divieto si estende a tutti i derivati, sinonimi, perifrasi ed espressioni equivalenti che inducano nell'Utente Cliente la percezione di ricevere un trattamento sanitario o psicologico nel senso tecnico-legale.

4.3 Responsabilità penale individuale

Il Counselor riconosce che lo svolgimento di Attività Riservate senza la necessaria abilitazione professionale costituisce reato ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale (esercizio abusivo di una professione), con le conseguenti responsabilità penali e civili personali del Counselor. Sicilean è completamente estranea a tale condotta e ne sarà manlevata ai sensi dell'art. 11.4 del Contratto e dell'art. 14 del presente Codice.

Art. 5 — Standard Etici e Deontologici

5.1 Rispetto della persona

Il Counselor rispetta la dignità, l'autonomia, la riservatezza e i diritti fondamentali dell'Utente Cliente in ogni momento della relazione professionale, senza discriminazioni di alcun tipo basate su sesso, genere, orientamento sessuale, origine etnica, religione, disabilità, condizioni economiche o qualsiasi altra caratteristica personale, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 e delle applicabili disposizioni di diritto dell'Unione Europea.

5.2 Consenso informato

Prima di iniziare un percorso di counseling con un nuovo Utente Cliente, il Counselor si assicura che l'Utente abbia compreso:

  • la natura e i limiti del servizio di counseling rispetto alle prestazioni sanitarie;
  • il fatto che Sicilean è l'intermediario tecnologico e non il soggetto che eroga il counseling;
  • le modalità di svolgimento delle Sedute online (videochiamata, messaggistica organizzativa);
  • il diritto dell'Utente di interrompere il percorso in qualsiasi momento;
  • le circostanze in cui il Counselor è tenuto ad invitare l'Utente a rivolgersi a un professionista sanitario.

Il Counselor documenta tale verifica nei propri archivi personali, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

5.3 Competenza professionale

Il Counselor offre e svolge Sedute esclusivamente nell'ambito delle proprie specifiche competenze professionali, acquisite attraverso la formazione documentata e l'esperienza professionale. Il Counselor non si presenta come esperto in orientamenti o aree tematiche in cui non ha ricevuto specifica formazione.

Quando una richiesta dell'Utente Cliente esula dalle proprie competenze, il Counselor:

  • informa l'Utente con chiarezza del proprio limite;
  • indirizza l'Utente verso le risorse appropriate (altri counselor sulla Piattaforma con la competenza specifica, professionisti sanitari, servizi sociali);
  • non inizia o prosegue il percorso su quell'area specifica.

5.4 Benessere dell'Utente Cliente come priorità assoluta

Il benessere dell'Utente Cliente è la priorità assoluta del Counselor. In ogni momento della relazione professionale, il Counselor agisce nell'esclusivo interesse dell'Utente, evitando qualsiasi condotta che possa arrecargli danno, anche indirettamente.

Il Counselor non utilizza la relazione professionale a fini di lucro diversi dalla legittima remunerazione delle Sedute, né a fini di influenza, dipendenza psicologica, o sollecitazione di acquisti di prodotti o servizi.

5.5 Astensione in caso di inefficacia del counseling

Se il Counselor valuta professionalmente che il counseling online non è lo strumento adeguato alle esigenze dell'Utente Cliente o che il percorso non sta producendo benefici dopo un ragionevole numero di Sedute, il Counselor ha il dovere professionale di comunicarlo all'Utente e di indicare risorse alternative più appropriate.

Art. 6 — Gestione del Setting Online

6.1 Luogo e condizioni della Seduta

Il Counselor svolge le Sedute in un luogo privato, riservato e privo di distrazioni, che garantisca la piena confidenzialità della conversazione. Il Counselor si assicura che:

  • nessuna terza persona sia presente o possa udire lo svolgimento della Seduta;
  • l'ambiente sia visivamente neutro e professionale;
  • la connessione internet sia stabile e di qualità sufficiente per la videochiamata;
  • il dispositivo utilizzato sia dotato di software aggiornato e di misure di sicurezza adeguate (antivirus, accesso protetto da password o biometria).

6.2 Puntualità e presenza

Il Counselor si collega alla videochiamata con almeno 2 minuti di anticipo rispetto all'orario concordato. Ritardi superiori a 10 minuti non giustificati da cause di forza maggiore documentate possono essere considerati cancellazione tardiva ai sensi dell'art. 6.5 del Contratto.

6.3 Interruzioni e continuità della Seduta

Il Counselor non interrompe la Seduta salvo in caso di emergenza tecnica o personale. In caso di interruzione tecnica involontaria, il Counselor tenta il ricollegamento entro 5 minuti. Se il ricollegamento non è possibile, il Counselor contatta immediatamente l'Utente tramite la messaggistica interna della Piattaforma per concordare il completamento della Seduta.

6.4 Uso della tecnologia

Il Counselor utilizza esclusivamente la tecnologia di videochiamata messa a disposizione dalla Piattaforma o da essa espressamente indicata, salvo accordi scritti diversi con Sicilean. È vietato invitare l'Utente Cliente a utilizzare piattaforme di videochiamata alternative (WhatsApp, Zoom, Skype, Teams, etc.) per lo svolgimento delle Sedute, anche se richiesto dall'Utente, in quanto ciò impedirebbe la corretta gestione della relazione professionale attraverso la Piattaforma.

6.5 Registrazione delle Sedute

È assolutamente vietato al Counselor registrare, in tutto o in parte, le Sedute in qualsiasi formato (audio, video, trascrizione automatica) senza il previo consenso scritto esplicito e informato dell'Utente Cliente, ottenuto in forma documentata. Il consenso deve specificare le finalità, le modalità di conservazione e le misure di sicurezza adottate, in conformità agli artt. 6 e 7 GDPR e all'art. 7 del Codice Privacy.

Sicilean non registra le Sedute in alcun modo e non ha accesso al loro contenuto.

6.6 Note professionali

Il Counselor può prendere note delle Sedute per uso professionale esclusivo. Tali note costituiscono dati personali dell'Utente Cliente, dei quali il Counselor è Titolare autonomo del trattamento ai sensi del GDPR, ed è tenuto a gestirle nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, ivi compreso l'art. 9 GDPR ove le note contengano informazioni attinenti alla salute.

Art. 7 — Riservatezza e Protezione delle Informazioni degli Utenti Clienti

7.1 Obbligo di riservatezza

Il Counselor è soggetto a un obbligo assoluto di riservatezza in relazione a tutte le informazioni apprese dall'Utente Cliente nel corso della relazione professionale, incluse quelle comunicate nella messaggistica organizzativa della Piattaforma. Tale obbligo si estende per tutta la durata della relazione professionale e permane per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla conclusione della medesima, salvo le eccezioni di legge indicate all'art. 7.3.

7.2 Divieto di divulgazione

Il Counselor non divulga, comunica, cede o in altro modo rende accessibili a terzi le informazioni relative all'Utente Cliente — inclusa la stessa circostanza che l'Utente sia un cliente della Piattaforma — senza il previo consenso scritto esplicito dell'Utente, salvo le eccezioni di legge.

Il divieto si applica anche nei confronti di familiari dell'Utente, di altri professionisti non coinvolti nel percorso, di media e social media, di ricercatori, di altri counselor, e di Sicilean, che non ha diritto di accedere al contenuto delle Sedute.

7.3 Eccezioni all'obbligo di riservatezza

Il Counselor può derogare all'obbligo di riservatezza esclusivamente nei seguenti casi, strettamente necessari e proporzionati:

a) Obbligo di legge: ove la legge italiana o dell'Unione Europea imponga la divulgazione di specifiche informazioni a autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza. In tal caso, il Counselor informa Sicilean dell'obbligo di divulgazione all'indirizzo legal@counselhelp.it prima di adempiervi, salvo che ciò sia espressamente vietato dalla legge.

b) Rischio imminente per la vita: ove il Counselor abbia fondato motivo di ritenere che l'Utente Cliente o un terzo identificabile si trovino in pericolo imminente di vita o di grave lesione fisica, e il Protocollo di Emergenza di cui all'art. 10 non sia stato sufficiente ad eliminare il rischio. In tal caso, il Counselor agisce in conformità al Protocollo di Emergenza e alla normativa applicabile, limitando la divulgazione a quanto strettamente necessario.

c) Supervisione professionale anonimizzata: la condivisione di materiale anonimizzato nell'ambito di sessioni di supervisione professionale, nel rispetto dei principi di minimizzazione e delle cautele di cui all'art. 13 del presente Codice.

7.4 Obblighi del Counselor come Titolare del trattamento

Il Counselor, nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali degli Utenti Clienti ai sensi del GDPR, è tenuto a:

  • adottare misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR per la conservazione delle note professionali e di qualsiasi altro dato personale dell'Utente;
  • conservare i dati per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento e non oltre i limiti previsti dalla normativa applicabile;
  • fornire all'Utente Cliente, su richiesta, l'informativa sul trattamento dei dati personali nella relazione professionale (art. 13 GDPR), distinta dall'informativa di Sicilean;
  • non trasferire dati degli Utenti Clienti a Paesi terzi senza le garanzie previste dal Capo V del GDPR;
  • segnalare a Sicilean qualsiasi violazione dei dati personali degli Utenti Clienti che riguardi anche dati trattati attraverso la Piattaforma, entro 24 ore dalla scoperta, ai sensi dell'art. 10 del DPA (Allegato A al Contratto).

Art. 8 — Conflitti di Interesse e Incompatibilità

8.1 Obbligo di trasparenza

Il Counselor comunica tempestivamente a Sicilean e, ove applicabile, all'Utente Cliente qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi reale, potenziale o apparente nella relazione professionale.

8.2 Situazioni di conflitto di interesse

Costituiscono conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti situazioni:

a) Relazioni preesistenti: il Counselor ha o ha avuto in passato una relazione personale, familiare, sentimentale, commerciale o professionale con l'Utente Cliente o con persone a lui strettamente correlate.

b) Interesse economico diretto: il Counselor ha un interesse economico diretto nell'esito del processo che è oggetto del counseling (es. è parte di una negoziazione commerciale con l'Utente, è coinvolto nelle stesse procedure di successione, etc.).

c) Doppio mandato: il Counselor è stato o è contattato da più parti coinvolte nella stessa situazione che è oggetto del counseling.

d) Relazione personale sviluppatasi durante il percorso: nel corso della relazione professionale si sviluppa una relazione personale, sentimentale o sessuale tra il Counselor e l'Utente Cliente.

8.3 Gestione del conflitto

In presenza di un conflitto di interesse di cui all'art. 8.2, il Counselor:

  • informa immediatamente l'Utente Cliente con chiarezza e trasparenza;
  • valuta, in buona fede e nell'esclusivo interesse dell'Utente, se il conflitto possa essere gestito in modo che non pregiudichi la qualità e l'imparzialità del supporto;
  • se il conflitto non è gestibile, si astiene dall'accettare o proseguire il percorso con l'Utente e lo indirizza verso un altro Counselor sulla Piattaforma;
  • segnala la situazione a Sicilean all'indirizzo legal@counselhelp.it.

8.4 Divieto assoluto di relazioni duali

È assolutamente vietato al Counselor:

  • instaurare o proseguire relazioni di natura personale, sentimentale o sessuale con Utenti Clienti in carico o ex Utenti Clienti, per un periodo di almeno 2 (due) anni dalla conclusione del percorso professionale;
  • accettare doni di valore superiore a € 30 (trenta euro) o benefici di qualsiasi natura da Utenti Clienti in carico;
  • coinvolgere l'Utente Cliente in proprie iniziative commerciali, investimenti, attività religiose o movimenti politici.

Art. 9 — Comunicazioni e Gestione della Relazione con l'Utente Cliente

9.1 Messaggistica organizzativa

La funzionalità di messaggistica interna della Piattaforma è destinata esclusivamente a comunicazioni di natura strettamente organizzativa: conferma e modifica degli orari, indicazioni tecniche di accesso alla videochiamata, comunicazioni urgenti su impedimenti imprevisti.

È espressamente vietato utilizzare la messaggistica per:

  • comunicazioni aventi contenuto di counseling, di supporto emotivo, di psicologia o comunque inerenti al percorso professionale;
  • acquisire dati di contatto dell'Utente Cliente (numero di telefono, indirizzo e-mail personale, profili social) al fine di instaurare rapporti comunicativi al di fuori della Piattaforma;
  • inviare materiali, link, risorse o contenuti non pertinenti alla gestione logistica della Seduta.

9.2 Divieto di rapporti diretti fuori dalla Piattaforma

Ai sensi dell'art. 4.3 del Contratto (clausola di non-bypass), il Counselor si obbliga a non instaurare rapporti professionali di counseling, anche a titolo gratuito, al di fuori della Piattaforma con Utenti Clienti conosciuti tramite la Piattaforma, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla conclusione del rapporto sulla Piattaforma, salvo previo accordo scritto con Sicilean.

La violazione di tale obbligo costituisce violazione grave del Contratto e del presente Codice, con le conseguenze di cui all'art. 16.

9.3 Conclusione del percorso

Il Counselor gestisce la conclusione del percorso professionale con l'Utente Cliente in modo professionale e nel pieno rispetto del benessere dell'Utente, prevedendo ove possibile almeno una Seduta dedicata alla chiusura del percorso e all'orientamento verso risorse successive appropriate.

Art. 10 — Gestione delle Situazioni Critiche e Protocollo di Emergenza

AVVISO EMERGENZE

CounselHelp NON è un servizio di emergenza sanitaria. In caso di emergenza medica o pericolo di vita, chiamare immediatamente il 112. Non utilizzare questa piattaforma in situazioni di crisi acuta.

10.1 Obbligo di riconoscimento delle situazioni critiche

Il Counselor è tenuto a riconoscere e gestire con adeguata attenzione le situazioni critiche che possono emergere nel corso delle Sedute, incluse quelle in cui l'Utente Cliente manifesti:

  • ideazione suicidaria (passiva o attiva), incluse affermazioni di volontà di farsi del male o di non voler più vivere;
  • autolesionismo in atto o pianificato;
  • pericolo imminente per l'incolumità di terzi identificabili;
  • stato di crisi acuta che richieda un intervento medico o psichiatrico urgente;
  • sintomi che possano indicare un episodio psicotico acuto, una crisi dissociativa grave o una compromissione della coscienza.

Il Counselor si aggiorna regolarmente sui segnali di riconoscimento delle situazioni di crisi nell'ambito della propria formazione professionale continua.

10.2 Protocollo di Emergenza — procedura obbligatoria

In presenza di uno o più segnali di cui all'art. 10.1, il Counselor è obbligato ad attivare immediatamente il seguente Protocollo di Emergenza, che prevale su qualsiasi altra considerazione professionale o relazionale:

Passo 1 — Mantenimento della connessione: Non interrompere bruscamente la comunicazione con l'Utente Cliente. Mantenere la presenza, la calma e la connessione relazionale, evitando reazioni di panico o allarmismo eccessivo che possano aggravare la situazione.

Passo 2 — Valutazione del rischio: Valutare la gravità e l'urgenza della situazione attraverso domande dirette, empatiche e non giudicanti ("Stai pensando di farti del male?", "Hai un piano?", "Sei al sicuro adesso?"). La valutazione del rischio da parte del Counselor non costituisce diagnosi clinica ma azione professionale necessaria alla gestione della sicurezza.

Passo 3 — Indicazione dei numeri di emergenza: Invitare con fermezza e chiarezza l'Utente Cliente a contattare immediatamente i seguenti servizi:

ServizioNumeroDisponibilità
Emergenze generali11224/7
Telefono Amico (prevenzione suicidio)800.274.274Lun-Ven 16:00-20:00
Telefono Azzurro (minori)1969624/7
Linea di Ascolto del Telefono Amico02 2327 2327Lun-Ven 10:00-12:00 e 16:00-20:00
Pronto Soccorso Psichiatrico (SPDC)112 o pronto soccorso24/7

Passo 4 — Contatto con Sicilean: Segnalare l'evento a Sicilean all'indirizzo emergenze@counselhelp.it entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento, descrivendo la situazione in termini generali senza includere dati identificativi dell'Utente Cliente che non siano strettamente necessari, in conformità all'art. 7.3(b) del presente Codice.

Passo 5 — Sospensione prudenziale: Valutare l'opportunità di sospendere le Sedute con l'Utente Cliente fino a verifica della situazione, comunicando con chiarezza all'Utente le ragioni della sospensione e il carattere temporaneo della stessa, indirizzandolo verso i servizi appropriati.

10.3 Documentazione dell'evento critico

Il Counselor documenta nei propri archivi personali professionali — in forma adeguatamente anonimizzata ove possibile — le circostanze dell'evento critico, le azioni intraprese e il loro esito. Tale documentazione può essere richiesta da Sicilean in caso di contestazione ai sensi dell'art. 11 del Contratto.

10.4 Aggiornamento sul Protocollo di Emergenza

Sicilean può aggiornare periodicamente il Protocollo di Emergenza per tenere conto dell'evoluzione delle risorse disponibili, delle linee guida delle associazioni professionali e delle indicazioni delle autorità competenti. Gli aggiornamenti saranno comunicati al Counselor con le modalità previste dall'art. 17.

10.5 Mancato rispetto del Protocollo

Il mancato rispetto del Protocollo di Emergenza in presenza di segnali di rischio per la vita costituisce violazione gravissima del presente Codice e del Contratto, soggetta a risoluzione immediata ai sensi dell'art. 12.4 del Contratto.

Art. 11 — Profilo Pubblico, Comunicazione e Marketing

11.1 Veridicità delle informazioni del Profilo

Il Counselor garantisce che tutte le informazioni inserite nel Profilo pubblico sulla Piattaforma siano veritiere, accurate, aggiornate e non fuorvianti. In particolare:

  • le qualifiche e le aree di competenza indicate corrispondono a formazione effettiva, documentabile e documentata;
  • l'attestato o la certificazione professionale indicati sono validi e in corso di validità;
  • l'esperienza professionale indicata è reale e verificabile;
  • le fotografie del Profilo corrispondono all'aspetto attuale del Counselor.

11.2 Divieto di claim sanitari nel Profilo

Il Profilo pubblico non può contenere:

  • riferimenti a capacità di diagnosi, trattamento o cura di disturbi mentali o fisici;
  • garanzie di risultati o promesse di efficacia terapeutica;
  • testimonial o recensioni ingannevoli o costruite artificialmente;
  • riferimenti a tecniche riservate come strumenti offerti dal Counselor;
  • il termine "terapeuta", "clinico", "psicologo", "psicoterapeuta" o espressioni equivalenti riferiti al Counselor o alla propria attività.

11.3 Comunicazioni esterne

Nelle comunicazioni esterne alla Piattaforma in cui il Counselor faccia riferimento alla propria attività su CounselHelp — inclusi sito web personale, social media, materiali promozionali — il Counselor è tenuto a rispettare i divieti di cui agli artt. 4.2 e 11.2 del presente Codice, in conformità alla normativa sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145) e alle eventuali linee guida dell'AGCM.

11.4 Utilizzo del marchio CounselHelp

Il Counselor non utilizza il marchio "CounselHelp", il logo o qualsiasi altro segno distintivo di Sicilean al di fuori della Piattaforma, salvo previa autorizzazione scritta di Sicilean. È ammesso l'utilizzo del badge "Counselor su CounselHelp" nelle forme e secondo le linee guida che Sicilean metterà a disposizione nella sezione dedicata della Piattaforma.

11.5 Recensioni e valutazioni

Il Counselor non sollecita direttamente Utenti Clienti a rilasciare recensioni positive sulla Piattaforma, né incentiva economicamente o in altro modo il rilascio di recensioni. Il Counselor segnala a Sicilean all'indirizzo compliance@counselhelp.it qualsiasi recensione che ritenga falsa, diffamatoria o comunque non conforme alla realtà, attivando la procedura di contestazione della Piattaforma.

Art. 12 — Formazione Continua e Aggiornamento Professionale

12.1 Obbligo di aggiornamento

Il Counselor si impegna a mantenere e sviluppare costantemente le proprie competenze professionali attraverso la partecipazione a corsi di formazione, seminari, workshop e altre attività di aggiornamento pertinenti alla propria attività di counseling.

12.2 Documentazione della formazione

Il Counselor mantiene documentazione della propria attività formativa e la mette a disposizione di Sicilean su richiesta, ai fini della verifica dei requisiti di onboarding e della qualità dei servizi sulla Piattaforma.

12.3 Standard minimi di aggiornamento

Sicilean si riserva di definire, previa comunicazione con adeguato preavviso ai sensi dell'art. 12 del Contratto, standard minimi di aggiornamento professionale annuale quale requisito per il mantenimento dell'iscrizione alla Piattaforma.

Art. 13 — Supervisione Professionale

13.1 Raccomandazione alla supervisione

Sicilean raccomanda vivamente a tutti i Counselor iscritti alla Piattaforma di svolgere regolare supervisione professionale individuale o di gruppo con un supervisore qualificato, quale strumento di tutela della qualità del servizio e del benessere del Counselor stesso.

La supervisione non è requisito obbligatorio per l'iscrizione alla Piattaforma nella Versione 1.0 del presente Codice. Sicilean si riserva di introdurre tale requisito in versioni successive del Codice, previa comunicazione con adeguato preavviso.

13.2 Anonimizzazione nella supervisione

Ove il Counselor condivida casi professionali nell'ambito di sessioni di supervisione, è tenuto ad anonimizzare adeguatamente le informazioni relative agli Utenti Clienti, in modo che non siano direttamente o indirettamente identificabili. L'anonimizzazione deve rispettare i criteri di cui alle Linee guida dell'EDPB 05/2014 sull'anonimizzazione.

Art. 14 — Responsabilità del Counselor e Manleva

14.1 Responsabilità esclusiva del Counselor per la propria attività professionale

Il Counselor è il solo ed esclusivo responsabile della propria attività professionale di counseling, svolta in piena autonomia e indipendenza sulla Piattaforma. Sicilean non ha alcuna responsabilità per l'operato del Counselor, per l'esito delle Sedute, per eventuali danni subiti dagli Utenti Clienti a causa o in occasione dell'attività professionale del Counselor.

14.2 Obbligo di manleva e indennizzo

Il Counselor si impegna a manlevare, tenere indenne e difendere Sicilean s.r.l., i suoi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori da qualsiasi pretesa, reclamo, azione legale, procedimento, danno, perdita, costo (incluse le spese legali) derivanti da o connessi a:

  • qualsiasi violazione da parte del Counselor del presente Codice o del Contratto;
  • qualsiasi Attività Riservata svolta dal Counselor in violazione dell'art. 4;
  • qualsiasi pretesa avanzata da Utenti Clienti in relazione all'attività professionale del Counselor;
  • qualsiasi violazione da parte del Counselor della normativa applicabile (inclusi il GDPR, il Codice Privacy, l'art. 348 c.p., la normativa fiscale);
  • qualsiasi danno causato dal Counselor agli Utenti Clienti o a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

14.3 Copertura assicurativa

A garanzia degli obblighi di cui al presente articolo, il Counselor mantiene in vigore, per tutta la durata del Contratto, una polizza di responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a € 250.000 (duecentocinquantamila euro) per sinistro, con un'assicurazione riconosciuta operante nel territorio italiano. Il Counselor è tenuto a presentare copia aggiornata della polizza a Sicilean su richiesta e in occasione del rinnovo annuale ai sensi dell'art. 3.3 del Contratto.

Art. 15 — Segnalazione di Violazioni

15.1 Canale di segnalazione

Il Counselor che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice, del Contratto, della normativa applicabile o di condotte di altri Counselor sulla Piattaforma che possano arrecare danno agli Utenti Clienti è invitato a segnalarle a Sicilean tramite uno dei seguenti canali:

15.2 Tutela del segnalante

Sicilean garantisce che il Counselor che effettua in buona fede una segnalazione ai sensi del presente articolo non subirà ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni di alcun tipo nella propria relazione contrattuale con Sicilean. La segnalazione sarà trattata con la massima riservatezza compatibile con l'esigenza di investigare e risolvere la violazione segnalata.

15.3 Segnalazioni da parte degli Utenti Clienti

Il Counselor prende atto che gli Utenti Clienti possono effettuare segnalazioni alla Piattaforma in merito alla condotta del Counselor ai sensi dell'art. 14 dei Termini e Condizioni Cliente e dell'art. 16 del Digital Services Act (Reg. 2022/2065, meccanismo di notice-and-action). Sicilean è tenuta a investigare le segnalazioni e può adottare i provvedimenti di cui all'art. 16 del presente Codice.

Art. 16 — Conseguenze delle Violazioni

16.1 Sistema sanzionatorio proporzionale

Le violazioni del presente Codice sono soggette alle seguenti misure, adottate da Sicilean in modo proporzionale alla gravità, alla reiterazione e alle circostanze della violazione, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 12 del Contratto e dell'art. 4 del Reg. P2B (2019/1150):

Livello 1 — Avvertimento formale: per violazioni lievi, isolate e non pregiudizievoli per l'Utente Cliente. Sicilean invia al Counselor un avvertimento scritto motivato tramite la Piattaforma o via e-mail, con indicazione della violazione riscontrata e delle azioni correttive richieste.

Livello 2 — Sospensione temporanea dell'Account: per violazioni di media gravità, violazioni reiterate dopo un avvertimento formale, o violazioni che abbiano arrecato o possano arrecare pregiudizio agli Utenti Clienti. La sospensione è motivata e comunicata con preavviso, salvo i casi di urgenza di cui al Livello 3. Durante la sospensione, il Counselor non può accettare nuove prenotazioni né effettuare Sedute.

Livello 3 — Sospensione immediata e/o risoluzione del Contratto: per violazioni gravi, ivi comprese quelle elencate all'art. 16.2, con gli effetti di cui all'art. 12.3 e 12.4 del Contratto. La sospensione immediata non richiede preavviso; la risoluzione è comunicata per iscritto con motivazione.

16.2 Violazioni che determinano sospensione immediata o risoluzione

Costituiscono violazioni gravi che determinano la sospensione immediata dell'Account e possono determinare la risoluzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • lo svolgimento di Attività Riservate in violazione dell'art. 4.1, ivi compresa la formulazione di diagnosi;
  • il mancato rispetto del Protocollo di Emergenza in presenza di rischio per la vita dell'Utente;
  • la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 7 con divulgazione non autorizzata di informazioni degli Utenti Clienti;
  • la registrazione non autorizzata delle Sedute in violazione dell'art. 6.5;
  • l'instaurazione di una relazione sentimentale o sessuale con un Utente Cliente in violazione dell'art. 8.4;
  • il tentativo di stabilire rapporti professionali diretti con Utenti Clienti fuori dalla Piattaforma in violazione della clausola di non-bypass (art. 9.2);
  • la fornitura di false dichiarazioni sull'attestato professionale, sulla polizza RC o su qualsiasi altro requisito di onboarding;
  • il comportamento abusivo, discriminatorio, molesto o lesivo della dignità dell'Utente Cliente;
  • qualsiasi condotta che integri gli estremi di un reato ai danni di Utenti Clienti o della Piattaforma.

16.3 Diritto di ricorso del Counselor

Il Counselor sottoposto a misure ai sensi del presente articolo ha il diritto di accedere al sistema interno di gestione dei reclami di Sicilean e alla procedura di mediazione di cui all'art. 13 del Contratto, nel rispetto delle garanzie procedurali del Reg. P2B (2019/1150).

Art. 17 — Modifiche al Codice

17.1 Diritto di modifica di Sicilean

Sicilean si riserva il diritto di modificare il presente Codice, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dall'art. 3, par. 1, lett. c), e dall'art. 8 del Reg. (UE) 2019/1150 (P2B), per adeguarlo a: modifiche legislative o regolamentari applicabili; orientamenti delle autorità di controllo (Garante Privacy, AGCOM) o giurisprudenziali; evoluzioni delle best practice nel settore del counseling professionale; esigenze operative e di sicurezza della Piattaforma.

17.2 Procedura di modifica

Le modifiche al Codice sono comunicate al Counselor con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni tramite notifica nell'Area Riservata della Piattaforma e/o e-mail all'indirizzo registrato, prima della data di entrata in vigore delle stesse.

17.3 Diritto di recesso del Counselor

Il Counselor che non intenda accettare le modifiche al presente Codice ha il diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 12.2 del Contratto, prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Il protrarsi dell'utilizzo della Piattaforma dopo l'entrata in vigore delle modifiche equivale all'accettazione delle stesse.

Art. 18 — Disposizioni Finali

18.1 Legge applicabile

Il presente Codice è disciplinato dalla legge italiana. In particolare si applicano:

  • Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (professioni non organizzate): disciplina dell'attività di counseling come professione non organizzata;
  • Art. 348 del Codice Penale: esercizio abusivo di una professione riservata;
  • Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (professione di psicologo): delimitazione delle attività riservate agli psicologi e psicoterapeuti;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): protezione dei dati personali;
  • Regolamento (UE) 2019/1150 (P2B): rapporti tra la Piattaforma e i Counselor come utenti commerciali;
  • Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA): Digital Services Act;
  • D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 70: commercio elettronico e responsabilità dell'hosting provider;
  • D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo): tutela dell'Utente Cliente consumatore.

18.2 Giurisdizione

Per le controversie tra il Counselor e Sicilean relative al presente Codice si applica la clausola di giurisdizione di cui all'art. 13 del Contratto Counselor.

18.3 Separabilità

L'invalidità o inefficacia di una o più disposizioni del presente Codice non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

18.4 Integrazione

Il presente Codice, unitamente al Contratto Counselor, alla Privacy Policy Counselor, alla Cookie Policy e al DPA (Allegato A), costituisce l'integrale regolamentazione degli obblighi etici, deontologici e professionali del Counselor nell'ambito della Piattaforma CounselHelp.

Accettazione

Il Counselor dichiara di avere letto attentamente, compreso integralmente e di accettare senza riserve il presente Codice di Condotta del Counselor, consapevole che la sua violazione può comportare la sospensione o la risoluzione del Contratto di Servizi di Piattaforma.

  • Ho letto e accetto integralmente il Codice di Condotta del Counselor CounselHelp v1.0
  • Dichiaro di aver preso visione dei limiti del counseling rispetto alle attività sanitarie riservate di cui all'Art. 4
  • Dichiaro di aver compreso e di accettare il Protocollo di Emergenza di cui all'Art. 10
  • Mi impegno a mantenere una polizza RC Professionale con le caratteristiche di cui all'Art. 14.3 per tutta la durata del Contratto

Versione 1.0 — Data di entrata in vigore: 16 giugno 2026 — Sicilean s.r.l. — P.IVA 02898760810 — Via Roma n. 95, 91021 Campobello di Mazara (TP)